L’Autodeterminazione

e l’onu

Mentre lo statuto della Società delle nazioni creata nel 1919 non citava espressamente il principio dell’autodeterminazione, esso è divenuto presente negli articoli 1 e 55 della Carta delle Nazioni unite ed è stato ulteriormente rafforzato dai Patti sui diritti umani sanciti il 16 dicembre del 1966: tutti i popoli sono liberi di “determinare, senza intervento dall’esterno, il proprio status politico e seguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale”.

Il 24 ottobre del 1970 l’Assemblea generale dell’ONU ha inoltre dichiarato che la fondazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera unione con uno Stato indipendente o il passaggio a un qualche altro status politico rappresentano attuazioni del diritto all’autodeterminazione.

Ogni altro Stato deve astenersi da misure repressive che impediscano ai popoli di realizzare il proprio diritto alla libertà e all’indipendenza.

Se tali popoli vengono ostacolati nell’esercizio del proprio diritto “sono legittimati a richiedere e ricevere sostegno” dalla comunità internazionale, ma non a ricorrere alla violenza.

Il Principio di Autodeterminazio

Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce il diritto di un popolo sottoposto a dominazione straniera ad ottenere l’indipendenza, associarsi a un altro stato o comunque a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico.

Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio rappresenta anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile (Significa che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale).

Come tutto il diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione ratificato da leggi interne, per esempio la L.n.881/1977, esso vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass.pen. 21-3 1975).

La locuzione latina ius cogens (“diritto cogente”) indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare.

Lo ius cogens è accolto sia dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.

Lo ius cogens è percepito dai membri della c.d. comunità internazionale (gli Stati in particolare) come diritto assolutamente inderogabile.

Secondo l’articolo 53 della convenzione del 1969,
« È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

»mentre l’articolo 64 prescrive:
« Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine. »

La Convenzione di Vienna non stabilisce quali norme internazionali abbiano il carattere assolutamente imperativo; pertanto, sarà l’interprete (operatore giuridico) a doverne ricavarne l’identità.

Ma è opinione comune della dottrina che facciano parte dello ius cogens quei principi che richiamano valori universali e fondamentali, quali i diritti umani principali, il principio di autodeterminazione dei popoli, il divieto della minaccia e/o uso della forza; siffatto elenco potrebbe poi essere aggiornato in relazione all’articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite ove è sancita l’inderogabilità degli obblighi scaturenti dalla Carta medesima e delle decisioni vincolanti in seno alle Nazioni Unite.

In effetti, nessuno mai ha finora ritenuto plausibile la derogabilità dei principi della Carta delle Nazioni Unite nella prassi internazionale; anzi, principi e obblighi proclamati dalla Carta sono stati anche alla base di solenni Dichiarazioni, e si ritiene che essi siano una pietra miliare nell’ambito delle relazioni internazionale.

Quindi, oltre quei valori ritenuti universali dalla comunità internazionale sembra che siano da ritenere inderogabili anche obblighi e principi proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite.

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