CONVENZIONE DI VIENNA 1969
Convenzione sul diritto dei trattati Vienna, 23 maggio 1969
Nel diritto internazionale esistono molti strumenti volti a regolare i rapporti tra gli Stati e gli altri soggetti di diritto internazionale. Una delle forme più usate è il trattato.
Spesso indicati con termini diversi quali accordo, convenzione, patto o scambio di note, questi documenti rappresentano la volontà degli Stati di regolamentare le proprie relazioni con altri Paesi, stabilendo delle regole. I trattati sono diversi dalle dichiarazioni: queste ultime non sono giuridicamente vincolanti, a meno che i principi cui si fa riferimento non diventino nel tempo parte del diritto internazionale consuetudinario o annoverabili nello jus congens. I trattati, al contrario, impongono degli obblighi in capo agli Stati parte.
I trattati possono essere stipulati in forma scritta o in forma orale, senza incidere sul valore e sulla validità dell’accordo. Inoltre, essi possono essere bilaterali o multilaterali. Con bilaterale, si intende l’accordo che obbliga solo due Stati a rispettare quanto prescritto nel documento; il trattato multilaterale è, invece, un patto tra diversi Stati che si impegnano reciprocamente a rispettare gli obblighi sanciti nella convenzione.
In questo contesto, uno strumento di primaria importanza è la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata nel 1969 a seguito di una conferenza. La Convenzione, costituita da 85 articoli e un allegato, è un documento fondamentale del diritto internazionale dal momento che rappresenta “il trattato sui trattati”. In essa, infatti, sono elencate regole e disposizioni sulla stesura dei trattati in forma scritta e rappresenta ancora oggi uno degli strumenti più importanti del diritto internazionale.
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