Validità Trust Interno Autodichiarato ad alto scopo umanitario

in giurisdizione Internazionale:

Validità Trust Interno Autodichiarato ad alto scopo umanitario quindi giurisdizione internazionale:

1. Sentenza cassazione 2164 del 26 ottobre 2016

2. Tribunale, Reggio Emilia, sez. I civile, sentenza 27/08/2011: E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela – http://www.altalex.com/documents/news/2013/02/12/e- valido-il-trust-interno-istituito-per-proteggere-interessi-meritevoli-di-tutela
1. riconosce legittimo il “trust interno”, istituito in Italia da disponente italiano con nomina di un trustee italiano, destinando al trust beni siti in Italia;
2. riconosce la legittimità del “trust autodichiarato”, istituito da un disponente che dichiara se stesso quale trustee, finalizzando determinati suoi beni al perseguimento di uno scopo;
3. riconosce legittima la scelta della legge di Jersey come legge regolatrice di un trust autodichiarato;
4. dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituto del trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.

3. Tribunale di Bologna, decreto 18 aprile 2000, in T&AF, 2000, pag. 372 secondo cui “in linea generale va peraltro richiamata la considerazione pressoché unanimemente espressa degli interpreti secondo la quale ove fossero individuati elementi ostativi tout court, verrebbe a cadere qualsiasi effetto al riconoscimento che lo Stato Italiano ha operato dell’istituto del trust con l’adesione e successiva ratifica della Convenzione de’ l’Aja”;
4. Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in T&AF, 2002, pag. 241, che investito della questione della trascrivibilità di un trust autodichiarato ha affermato: “Questo trust deve considerarsi riconosciuto in Italia, in virtù di quell’unico ma espansivo elemento di estraneità all’ordinamento italiano che è rappresentato dal richiamo della legge inglese”;

5. Tribunale di Bologna, 1° ottobre 2003 n. 4245, in T&AF, 2004, pag. 67; Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003, in T&AF, 2003, pag. 580 secondo cui “la scelta della legge regolatrice del trust costituisce una necessità che discende dalla insussistenza di tal istituto nel nostro paese”, Tribunale di Venezia, 4 gennaio 2005, in T&AF, 2005, pag. 245;

6. Tribunale di Velletri, 29 giugno 2005, in T&AF, 2005, pag. 544; Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005, in T&AF, 2006, pag. 89; Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, in T&AF, 2006, pag. 83;

7. Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cles, Giudice Tavolare, 7 aprile 2005, in T&AF, 2005, pag. 574; Cass., VI Sez. pen., 18 dicembre 2004, in T&AF, 2005, pag. 574: “… i ricorrenti hanno dato al negozio previsto dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1992, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l’Aja il 1° luglio 1985 […] il disponente pone determinati suoi beni sotto il controllo del trustee a beneficio di un terzo o per il raggiungimento di uno scopo, ma tali beni non entrano nel patrimonio del trustee […] essi formeranno un patrimonio separato o di scopo […]. Tribunale di Milano, 30 luglio 2009, in T&AF, 2010, pag. 80; Tribunale di Milano, Giudice Tutelare 21 gennaio 2012 in Archivio Mondiale sui trust – www.trusts.it.

8. Per una completa raccolta giurisprudenziale si rimanda al sito dell’Associazione “Il trust in Italia”: www.il-trust-in-italia.it.

La Certificazione di Legale Rappresentanza1 che di fatto è un living trust interno auto-dichiarato. È un istituto giuridico non italiano seppur qui residente (Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364).

1. È da intendersi un ente di alto scopo umanitario giuridicamente riconosciuto, vigente finanche nella potestà giudiziale del Diritto internazionale.

2. Vi partecipa la “persona umana”, a cui è riconosciuta la “personalità giuridica“ per diritto di nascita, vale a dire, è riconosciuta la facoltà di esercitare in prima persona la CAPACITÀ DI AGIRE GIURIDICAMENTE senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari.

3. La sottoscrizione dell’istituto giuridico AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di LEGALE RAPPRESENTANTE (Articolo 46 lettera U DPR 28.12.2000, n. 445) è azionabile per alto scopo umanitario e sociale nell’interesse della propria persona umana e dei propri figli minori.

4. L’ALTO SCOPO è quello di veder riconosciuti i diritti inalienabili violati mediante il decadimento delle attuali condizioni di vita dei cittadini di nazionalità italiana. Per ottenere protezione non occorre essere “rifugiati” stranieri: quello che serve è far valere la propria personalità giuridica (Fonte ratifica DUDU 881/1977)

5. Alla persona umana autodeterminata, qual è il sottoscrittore della LR, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente. È scritto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) che declama: “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ GIURIDICA”. Il Patto è ratificato dall’Italia con la legge 881 del 25/10/1977,

1 Cos’é l’autocertificazione – (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

Cosa si può autocertificare Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

Dati anagrafici e di stato civile Nascita; Residenza; Cittadinanza; Godimento dei diritti politici; Stato civile; Esistenza in vita; Nascita dei figli; Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote; Maternità; Paternità; Separazione o comunione dei beni; Stato di famiglia; Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile.

Titoli di studio e qualifiche professionali Titolo di studio; Qualifica professionale; Esami sostenuti; Titolo di specializzazione; Titolo di abilitazione; Titolo di aggiornamento; Titolo di qualificazione tecnica; Titolo di formazione

Situazione economica – fiscale e reddituale Reddito; Situazione economica; Assolvimento obblighi contributivi; Possesso e numero di codice fiscale; Possesso e numero di partita IVA; Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria; Vivere a carico Posizione giuridica.

Legale rappresentante; Tutore; Curatore; Non aver riportato condanne penali.
Altri dati Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni; Posizione agli effetti degli obblighi militari; Stato di disoccupazione; Qualità di pensionato e categoria di pensione; Qualità di casalinga; Qualità di studente; Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.

Cosa non si può autocertificare Certificati sanitari e veterinari; Certificati di conformità CE; Certificati di marchi e brevetti.

Come si fa l’autocertificazione e chi la può fare Va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo; Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o via fax.

Possono fare l’autocertificazione: I cittadini italiani; I cittadini della Comunità Europea; I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani

Cos’é la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ?
Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Come si fa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e chi la può fare:
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona.

Quando è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo), va firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del documento d’identità di colui che firma.

Possono fare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
I cittadini italiani; I cittadini della Comunità Europea; I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani
Chi deve accettare l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.) i gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, F.S., Poste con l’esclusione dei servizi di bancoposta, ecc)Comuni, scuole, università e motorizzazione civile non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.

Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile.

Saranno le amministrazioni ad acquisirli direttamente presso i comuni. La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Chi non e’ tenuto ad accettarle:
i privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private); I tribunali
Il documento d’identità al posto dei certificati La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati.

Autentica di copia La copia autentica di un documento che deve essere presentata all’amministrazione pubblica può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato o presso il quale è depositato l’originale, da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco, ma anche dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione.

Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei concorsi pubblici in cui sia prevista la presentazione di titoli, può essere dichiarata dall’interessato la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale.

Le responsabilità di chi autocertifica Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall’interessato.

Il Trust

DEFINIZIONE DI TRUST Un trust si crea quando un soggetto (Disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

RICONOSCIMENTO DEL TRUST IN ITALIA Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
– Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera
– Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)

LA LEGGE STRANIERA
– Il trust deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l’istituto che può essere l’unico elemento straniero di un trust “interno” (Legge del Jersey – Jersey Trust per noi)
– Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la lingua dell’atto istitutivo
– La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del trust, etc

CARATTERISTICHE DEL TRUST IN ITALIA
– Il trust deve essere creato volontariamente
– L’atto istitutivo può essere un atto tra vivi o un atto a causa di morte (testamento)
– La prova dell’esistenza del trust deve essere fornita per iscritto: l’atto istitutivo di trust deve perciò essere redatto per iscritto (non necessariamente per atto pubblico)

I SOGGETTI DEL TRUST
– ll Disponente (settlor) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee
– Il Trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell’atto istitutivo
– I Beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust

GLI EFFETTI DEL TRUST
Un trust regolato da una legge straniera è riconosciuto in Italia in virtù della Convenzione e presenta le seguenti caratteristiche:
– I beni sono trasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il fondo in trust
– I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione
– I creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del fondo in trust
– Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge

LA SEGREGAZIONE
– I beni in trust, trasferiti dal disponente al trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee
– I beni in trust sono intestati a nome del trustee o di altra persona per conto del trustee
– I beni in trust sono “segregati” e dunque non sono soggetti alle pretese di: creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale matrimoniale né in quello successorio – creditori del disponente perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l’ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare) – creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee

IL TRUSTEE
– Nominato dal Disponente, che può riservarsi il potere di revocarlo
– E’ soggetto autonomo, nei limiti delle disposizioni dell’atto istitutivo
– L’ampiezza del potere discrezionale del trustee è determinata dall’atto istitutivo secondo le necessità concrete
– E’ responsabile della gestione di beni in trust

IL JERSEY TRUST
Riferimenti normativi:
Legge di Jersey sui trusts del 1984 e successive modifiche al 24 maggio 1996 Disposizioni Jersey Financial Services Commission del 1 luglio 1998

ARTICOLO 1 – Interpretazione delle espressioni utilizzate
(1) In questa Legge, sempre che dal contesto non risulti diversamente –
“Beneficiario” significa un soggetto avente diritto di ottenere dei vantaggi in forza di un trust oppure nei cui confronti possa essere esercitato il potere discrezionale di una attribuzione di Beni in Trust.
“Violazione del Trust” significa l’inadempimento da parte di un trustee di qualsiasi dovere che gravi su di esso in base a questa Legge od in base alle Disposizioni del Trust;
“Corte” significa la Royal Court di Jersey deliberante in composizione ridotta (Royal Court in Inferior Number); “Trust Straniero” significa un Trust la cui legge regolatrice sia la legge di un paese diverso da Jersey; “Assicurazione” ricomprende anche I’ Assicurazione sulla vita (“Assurance”);
“Interdetto” significa una persona, non Minore, la quale non abbia la capacità di agire secondo la legge di Jersey o secondo la legge dello Stato del suo domicilio;
“Posizione di un Beneficiario” significa la posizione giuridica di un Beneficiario in forza di un Trust ed il riferimento ‘alla posizione di un Beneficiario’ ha un analogo significato;
“Trust di Jersey” significa un Trust la cui legge regolatrice sia quella di Jersey;
“Minore” significa una persona la quale non abbia raggiunto l’età minima prevista per avere la capacita di agire secondo la legge di Jersey a secondo la legge dello Stato del suo domicilio;
“Esecutore Testamentario” significa I’esecutore o I’amministratore di una eredita non ancora assegnata e, nel contesto di un Trust di Jersey, tale concetto ricomprende anche I’erede principale;
“Bene” significa qualsiasi titolarità ovunque situata e, quando riferita a diritti od a posizioni giuridiche, tale titolarità include quei diritti e posizioni giuridiche a prescindere dal fatto che essi siano esigibili (“vested”), sottoposti a condizione (“contingent”), sottoposti a condizione risolutiva (“defeasible”), oppure futuri;
“Disponente” significa un soggetto che abbia devoluto dei Beni in Trust oppure che per testamento abbia istituito un trust ovvero disposto a favore di un trust;
“Disposizioni di un Trust” significa tanto le disposizioni scritte 0 verbali diun trust quanto ogni regola che sia ad esso applicabile secondo la Legge Regolatrice;
il concetto di “Trust” ricomprende
(a) i Beni in Trust; e
(b) i diritti, i poteri, i doveri, le posizioni giuridiche, le relazioni e le obbligazioni vincolate in Trust; “Beni in Trust” significa i Beni che volta per volta siano detenuti in Trust;
“Unit Trust” significa qualsiasi Trust istituito con lo scopo, o che comunque abbia I’effetto, di concedere, a soggetti che vogliano investire dei fondi, la possibilità di partecipare, quali Beneficiari di un Trust, a qualunque profitto o guadagno che derivi dall’acquisizione, detenzione,amministrazione o disposizione di qualsiasi Bene;
(2) Questa legge non deve essere interpretata come la codificazione di leggi che riguardino i Trusts, i trustee ed i soggetti che vantino dei diritti in un Trust.

ARTICOLO 2 – Esistenza di un Trust
Un trust esiste quando un soggetto (definito come il trustee) detenga o sia I’intestatario oppure sia ritenuto di avere la detenzione o ritenuto di essere l’intestatario di taluni Beni (dei quali tale soggetto non è proprietario a titolo personale)
(a) a vantaggio di un qualsiasi soggetto (definito come il Beneficiario) per quanto non ancora individuato o non ancora in vita;
(b) per qualsiasi scopo che non sia quello di beneficiare il solo trustee; oppure
(c) sia per ogni vantaggio indicato nel sottoparagrafo (a) che per ogni scopo menzionato nel sottoparagrafo (b).

ARTICOLO 3 – Riconoscimento di un trust ad opera della legge di Jersey
Salvo quanto previsto da questa Legge, un trust sarà riconosciuto come valido ed efficace secondo la legge di Jersey.

ARTICOLO 4 – Legge Regolatrice del trust
(1) Salvo quanto previsto dall’Articolo 41, la Legge Regolatrice del trust è la legge dello Stato – (a) che sia espressamente prevista dalle Disposizioni del trust come la Legge Regolatrice; oppure in assenza di ciò (b) che risulti essere implicitamente richiamata dalle Disposizioni del Trust; oppure non verificandosi alcuna di queste due ricorrenze (c) con la quale il trust, al momento della sua istituzione, aveva il collegamento più stretto.
(2) Il riferimento contenuto nel paragrafo (1) a “in assenza di ciò” od a “non verificandosi alcuna di queste due ricorrenze” ricomprende tutte quelle ipotesi

(a) nelle quali nessuna legge risulti essere richiamata espressamente od implicitamente secondo quanto previsto dai sottoparagrafi (a) o (b) di tale paragrafo; e
(b) nelle quali la legge richiamata espressamente od implicitamente non disciplini il trust o la categoria di trust in questione.
(3) Nell’accertare, ai fini di quanto previsto dal paragrafo (1)(c), con quale legge il trust presenti il collegamento più stretto, deve essere in particolar modo fatto riferimento a –
(a) il luogo di amministrazione del trust indicato dal Disponente; .’
(b) dove siano situati i Beni in Trust;
(c) il luogo di residenza od il domicilio professionale del trustee;
(d) i destinatari del trust ed il luogo dove essi debbano essere soddisfatti.

PARTE II – DlSPOSIZIONI APPLICABILI SOLO AD UN TRUST DI JERSEY

ARTICLE 6 – Ambito di applicazione della Parte II
Questa parte di questa Legge si applica solo ai Trust di Jersey.

Istituzione, validità e durata di un Trust di Jersey
ARTICOLO 7 – Istituzione di un trust
(1) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3), un trust può essere istituito in qualsiasi modo.
(2) Fermo restando il principio generale espresso al paragrafo (1), un trust può venire in esistenza per dichiarazione orale, per atto scritto (inclusi il testamento ed il codicillo) o per fatti concludenti.
(3) Uno Unit Trust può essere creato solo per atto scritto.

ARTICOLO 8 – Beni che possono essere devoluti in trust
Salvo quanto previsto dall’Articolo 11 (2) –
(a) qualsiasi Bene può essere detenuto in trust da un trustee o devoluto ad un trustee in trust;
(b) un trustee può ricevere da qualunque soggetto dei Beni da aggiungere ai Beni in Trust.

ARTICOLO 9 – Ambito di applicazione della legge di Jersey per quanto attiene alla istituzione, eccetera di un trust
(1) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3), ogni questione riguardante – (a) la validità o la interpretazione di un trust;
(b) la validità o I’efficacia di qualsiasi devoluzione od altra disposizione di Beni ad un trust; (c) la capacità del Disponente; (d) la gestione del trust, a prescindere dal fatto che tale gestione sia operata in Jersey oppure altrove, incluse le questioni sui poteri, doveri, responsabilità e diritti dei trustee nonché sulla loro nomina o revoca; oppure (e) I’esistenza e I’ampiezza dei poteri, conferiti o ritenuti, compresi il potere di modificare o di revocare il trust, il potere di scelta dei Beneficiari e la regolarità di ogni esercizio di tali poteri, è disciplinata dalla legge di Jersey e nessuna regola di una legge straniera potrà influire su tali questioni.

(2) Fermo restando il principio generale espresso al paragrafo (1), qualsiasi questione indicata in quel paragrafo potrà essere risolta senza aver riguardo se – (a) una qualunque legge straniera proibisca o non riconosca I’istituto del trust; oppure (b) il trust o la disposizione contrastino 0 violino i diritti, le pretese o la posizione giuridica che una legge straniera riconosca a qualsiasi soggetto in virtù del suo Rapporto di Parentela con il Disponente od in forza di un Diritto a Succedere, oppure contravvenga una qualsiasi regola di una legge straniera o di una qualsiasi sentenza straniera, ordinanza amministrativa straniera o procedura giudiziale straniera che siano volte a riconoscere, proteggere, eseguire o dare efficacia a tali diritti, pretese o posizioni giuridiche.

(3) La legge di Jersey relativa a- (a) la riserva di legittima (‘legitime’); e (b) il diritto internazionale privato,
non è applicabile per la risoluzione di una qualsiasi questione indicata nel paragrafo (1), a meno che il Disponente sia domiciliato in Jersey.

(4) Nessuna sentenza straniera riguardante un trust può essere resa esecutiva quando sia in contrasto con quanto disposto da questo Articolo, e ciò a prescindere da quanto stabilito da qualsiasi legge relativa al diritto internazionale privato che risulti in concreto applicabile.

(5) La regola “donner et retenir ne vaut” non deve essere applicata ad una qualsiasi questione che riguardi la validità, l’efficacia o la gestione di un trust, oppure la devoluzione od altra disposizione di Beni ad un trust.

(6) Cosi come indicato in questo Articolo-
‘straniero’ si riferisce ad ogni Stato che non sia quello di Jersey;
‘Diritto a Succedere’ significa i diritti, le azioni o le posizioni giuridiche nei, contro o sui Beni di un soggetto che possano sorgere o perfezionarsi a seguito della sua morte e che non siano diritti, azioni o posizioni giuridiche create da tale soggetto per testamento o per altra disposizione volontaria o che risultino da una espressa limitazione nell’utilizzo dei suoi Beni;
‘riserva di legittima’ (‘legitime’) e ‘donner et retenir ne vaut’ hanno i significati loro attribuiti dal diritto consuetudinario di Jersey;

‘Rapporto di Parentela’ indica la situazione nella quale tra un soggetto ed il Disponente vi sia, o vi sia stata in passato, una qualsiasi delle seguenti relazioni –
(a) una relazione di sangue, matrimonio od adozione (a prescindere dal fatto che tale matrimonio od adozione siano riconosciuti dalla legge)
(b) qualsiasi convenzione tra di loro che possa aver comportato I’insorgenza in qualsiasi Stato di un diritto, obbligo 0 responsabilità analogo a quelli che intercorrono tra un genitore ed un figlio o tra un marito ed una moglie; oppure (c) qualsiasi Rapporto di Parentela tra un determinato soggetto ed un terzo soggetto o tra il Disponente ed un terzo soggetto che abbiano a loro volta un Rapporto di Parentela rispettivamente con il Disponente 0 con tale determinato soggetto.
(7) 10 deroga al disposto dell’ Articolo 59, questo Articolo si applica ai trust ovunque istituiti 0 creati.

ARTICOLO 9A – Poteri ritenuti dal Disponente
(1) La ritenzione da parte di un Disponente di un trust o la concessione da parte sua di
(a) una qualsiasi posizione giuridica gravante sui Beni in Trust; o (b) alcuno dei poteri indicati nel paragrafo (2),non comminerà la invalidità del trust ne potrà ritardare la efficacia del trust.
(2) I poteri [che possono essere ritenuti dal Disponente o concessi a terzi] sono quelli di (a) revocare, variare o modificare le Disposizioni di un Trust od una qualsiasi obbligazione o potere che in tutto od in parte derivino da esso;
(b) anticipare, assegnare, pagare od impiegare il reddito od il capitale dei Beni in Trust o dare disposizioni affinché siano effettuate tali anticipazioni, assegnazioni, pagamenti od impieghi;
(c) agire come amministratore o dirigente di qualsiasi società totalmente o parzialmente di proprietà del trust, o dare direttive vincolanti per quanto attiene la nomina o la rimozione dei medesimi soggetti;
(d) impartire direttive vincolanti al trustee per quanto attenga I’acquisto, la ritenzione, la vendita, la gestione, il mutuo (“lending”), il pegno od i vincoli (“charging”) dei Beni in Trust o I’esercizio di qualsiasi potere o diurno inerente i Beni in Trust;
(e) nominare o revocare qualsiasi trustee, Enforcer, protector o Beneficiario;
(f) nominare o sostituire qualsiasi gestore patrimoniale (“investment manager”) 0 consulente finanziario (“investment adviser”);
(g) modificare la Legge Regolatrice del trust:
(h) limitare I’esercizio di un qualsiasi potere o facoltà di un trustee richiedendo che tali poteri o facoltà siano esercitabili solo con il consenso del Disponente o di qualsiasi altro soggetto indicato dalle Disposizioni del Trust.

(3) Quando il Disponente si sia riservato od abbia conferito ad un terzo l’esercizio di uno dei poteri indicati nel paragrafo (2), un trustee che agisca in conformità con I’esercizio di tale potere non agisce in Violazione del Trust.

(4) L’organo legislativo di Jersey potrà emanare Regolamentazioni che modifichino il paragrafo (2).

ARTICOLO 10 – Beneficiari di un trust
(1) Un Beneficiario deve essere
(a) identificabile per nome; oppure (b) individuabile per riferimento a (i) una categoria. oppure (ii) una relazione con un qualche soggetto, per quanto non in vita al momento della istituzione del trust od aI momento nel quale, secondo le Disposizioni del Trust, devono essere individuati i soggetti facenti parte di una determinata categoria.

(2) Le Disposizioni di un Trust possono disporre tanto che un soggetto possa essere aggiunto ai Beneficiari quanto l’esclusione di un Beneficiario.

(3) Salvo quanto previsto daIl’Articolo 30(10), le Disposizioni di un Trust possono imporre in capo ad un Beneficiario l’assolvimento di determinati oneri come
condizione per beneficiare [del trust].[7]
(10) La posizione giuridica di un Beneficiario e considerata un bene mobile.
(11) Salvo quanto previsto daIle Disposizioni del Trust, un Beneficiario può vendere, dare in garanzia (“pledge”), costituire in pegno (“charge”), trasferire ed effettuare qualsiasi altro atto dispositivo sulla sua posizione giuridica.
(12) Un Disponente od un trustee di un trust possono essere anche Beneficiari dello stesso trust.

ARTICLE 11 – Validità di un Trust di Jersey
(1) Salvo quanto previsto nei paragrafi (2) e (3), un trust e valido ed azionabile secondo quanto previsto dalle sue Disposizioni.
(2) Salvo quanto previsto dalI’Articolo 12, un trust non è valido – a)nelcasoincui-
(i) esso comporti che venga fatta qualche cosa il cui compimento sia contrario alIa legge di Jersey,
(ii) esso comporti il conferimento di un diritto o di un potere oppure imponga una obbligazione il cui esercizio o la cui esecuzione siano contrari alla legge di Jersey,
(iii) esso comporti la sua diretta applicazione su beni immobili siti in Jersey, oppure
(iv) esso sia stato istituito per uno scopo in relazione al quale non vi sia alcun Beneficiario e tale scopo non sia uno scopo caritatevole;
(b) nel caso in cui la Corte dichiari che –

(i) il trust sia stato istituito con un consenso estorto con violenza (“duress”), carpito con dolo (“fraud’), conseguito con timore riverenziale (“undue irifluence”), dato per errore (“misrepresentation”) oppure manifestato in violazione ad un dovere fiduciario,
(ii) il trust sia contrario al buon costume od all’ordine pubblico, oppure
(iii) le Disposizioni del Trust siano cosi incerte che la loro esecuzione risulta impossibile.
(3) Quando un trust sia stato istituito per due o più scopi alcuni dei quali siano legittimi ed altri illegittimi –
(a) se gli scopi non possono essere perseguiti separatamente I’ intero trust e invalido;
(b) se gli scopi possono essere perseguiti separatamente la Corte può dichiarare che il trust sia valido limitatamente al perseguimento di quegli scopi che risultino legittimi.
(4) Quando un trust sia parzialmente invalido la Corte può dichiarare quali Beni siano Beni in Trust e quali non lo siano.
(5) Nei casi previsti dal paragrafo (2)(a)(iii) chiunque sia l’intestatario dei diritti sui beni immobili ivi indicati non è, e non può essere ritenuto, un trustee di quei beni immobili.
(6) Salvo quanto previsto dal paragrafo (5) e salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti della Corte, i Beni in Trust rispetto ai quali il trust sia dichiarato totalmente o parzialmente invalido, sono detenuti incondizionatamente dal trustee a disposizione del Disponente o, se questi è deceduto, del suo Esecutore Testamentario.
(7) Nel paragrafo (6) “Disponente” significa lo specifico soggetto che abbia devoluto in trust dei Beni rispetto ai quali tale trust sia totalmente o parzialmente invalido.
(8) Una domanda alla Corte ai sensi di questo Articolo può essere presentata da parte di qualsiasi soggetto tra quelli indicati dall’Articolo 51(3).

ARTICOLO 15 – Durata di un Trust di Jersey
(1) Se le sue Disposizioni non prevedono diversamente, un trust può rimanere in vigore per un tempo illimitato.
(2) Nessuna regola contro la perpetuità o la eccessiva capitalizzazione sani applicabile ad un trust od ad una qualsiasi anticipazione, assegnazione, pagamento od impiego di beni provenienti da un trust.
(3) Tranne che nei casi in cui le Disposizioni di un Trust prevedano diversamente, qualsiasi anticipazione, assegnazione, pagamento od impiego di beni provenienti da un trust ad un altro trust sono valide anche se il secondo trust può restare in vigore oltre la data entro la quale il prima trust deve terminare.
Nomina, dimissioni e revoca dei trustee

ARTICOLO 21 – Doveri del trustee
(1) Un trustee, nell’attuare i suoi doveri e nell’esercitare i poteri o le facoltà discrezionali a lui conferite, deve –
(a) agire,
(i) con la dovuta diligenza,
(ii) come farebbe una persona prudente,
(iii) al meglio delle sue capacità e competenze; e
(b) osservando la massima buona fede.
(2) Salvo quanto previsto da questa Legge, un trustee deve eseguire ed amministrare il trust secondo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust.
(3) Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust, un trustee deve-
(a) per quanto sia ragionevole, preservare il valore dei Beni in Trust;
(b) per quanto sia ragionevole, incrementare il valore dei Beni in Trust.
(4) Salvo che-
(a) con I’autorizzazione delle Corte; oppure
(b) ciò sia consentito da questa Legge od espressamente previsto dalle Disposizioni del Trust, un trustee non deve –
(i) direttamente od indirettamente ricavare alcun utile personale dal suo ufficio di trustee;
(ii) procurare o permettere che qualsiasi altro soggetto possa direttamente od indirettamente ricavare alcun utile personale da tale ufficio di trustee; oppure
(iii) nel suo interesse compiere una qualsiasi operazione, tanto con i trustee quanto avente ad oggetto i Beni in Trust, che possa procurargli un simile utile personale.
(5) Un trustee deve mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione.
(6) Un trustee deve mantenere i Beni in Trust separati dal suo patrimonio personale ed individualmente identificabili rispetto a qualsiasi altro Bene in Trust di cui egli sia trustee.
(7) Un trustee di un trust di scopo per scopi non caritatevoli deve, quando non vi sia alcun Enforcer riferito ad esso, intraprendere tutte le iniziative che possano essere necessarie per procurare la nomina un nuovo Enforcer. [26]
(8) Quando il trustee di un trust di scopo per scopi non caritatevoli ritenga che I ‘Enforcer che sia stato nominato nei confronti di tale scopo non voglia o si rifiuti di agire, oppure sia inidoneo od incapace di agire, esso deve adire la Corte per la rimozione dell’ Enforcer e la nomina di un suo sostituto.

ARTICOLO 22 – Dovere dei co-trustee di agire congiuntamente
(1) Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust, quando vi sia più di un trustee tutti i trustee devono agire congiuntamente nell’eseguire il Trust.
(2) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3), quando vi sia più di un trustee nessun potere o facoltà discrezionale attribuiti a tali trustee potranno essere esercitati se non vi sia il loro consenso unanime.
(3) Le Disposizioni di un Trust possono autorizzare i trustee ad agire a maggioranza, ma il trustee che dissenta dalla decisione presa dalla maggioranza dei trustee pub richiedere che il suo parere contrario venga registrato per iscritto.

ARTICOLO 24 – Poteri del trustee
(1) Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust e salvi i doveri previsti da questa Legge, un trustee ha sui Beni in Trust gli stessi poteri di una persona fisica che agisca come il proprietario effettivo di tali Beni.
(2) Un trustee deve esercitare i suoi poteri nell’esclusivo interesse dei Beneficiari ed in conformità con le Disposizioni del Trust.
(3) Le Disposizioni di un Trust possono richiedere che il trustee debba ottenere il consenso di qualche altro soggetto prima di esercitare un potere od una facoltà discrezionale.
(4) Il soggetto che presti il proprio consenso secondo quanto previsto dal paragrafo (3) non potrà essere ritenuto un trustee per il solo fatto di aver prestato il proprio consenso.

ARTICOLO 25 – Delega dal trustee
(1) Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust, un trustee può delegare l’adempimento o l’esercizio di uno qualsiasi dei suoi compiti o poteri (tanto gestionali quanto dispositivi) ed ogni delegatario potrà a sua volta ulteriormente delegare tali compiti (“trusts”) o poteri.
(2) Tranne nei casi in cui le Disposizioni del Trust prevedano espressamente il contrario, un trustee –
(a) Può delegare l’amministrazione di Beni in Trust a gestori patrimoniali (“investment managers”) che il trustee ragionevolmente ritenga competenti e qualificati per gestire l’investimento dei Beni in Trust e valersi di tali gestori patrimoniali; e
(b) Può valersi di commercialisti,avvocati, banche, broker, custodi, consulenti finanziari (“investment advisers”), intestatari, agenti immobiliari, consulenti legali (“solicitors”) e di ogni altro professionista (“professional agent’) o soggetto, per curare qualsiasi affare del trust o per detenere qualsiasi Bene in Trust.
(3) Un trustee non potrà essere ritenuto responsabile delle perdite subite dal trust in conseguenza delle deleghe o delle nomine previste da questo Articolo se il trustee ha provveduto a tali deleghe o nomine o consentito la loro prosecuzione in buona fede e senza negligenza.
(4) Un trustee può autorizzare i soggetti indicati nel paragrafo (2) a trattenere qualsiasi commissione od altro pagamento generalmente corrisposto [in relazione a qualsiasi operazione.]

ARTICOLO 27 – Potere di assegnazione
Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust, un trustee può, senza il consenso dei beneficiari, assegnare i Beni in Trust per la soddisfazione o in vista della soddisfazione della Posizione di un Beneficiario, con le modalità ed in conformità a quelle valutazioni che esso ritenga più opportune.

ARTICOLO 29 – Facoltà del trustee di rifiutare la esibizione di documenti Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust e salvo quanto disposto da un provvedimento della Corte, un trustee non può essere obbligato ad esibire ad un qualunque soggetto un qualsiasi documento il quale –
(a) riveli le decisioni del trustee per quanto attiene alle modalità con cui esso ha esercitato un potere, una facoltà discrezionale ovvero svolto un dovere di quelli che sono a lui attribuiti od imposti;
(b) riveli le motivazioni che lo hanno indotto allo specifico esercizio di un tale potere, di tale facoltà discrezionale od esecuzione di tale dovere, ovvero riveli i dati su cui tale motivazione si e fondata o potrebbe essersi fondata;
(c) riguardi I’esercizio o la volontà di esercitare un tale potere od una tale facoltà discrezionale ovvero riguardi la esecuzione o la volontà di eseguire un tale dovere; oppure
(d) riguardi i conti (“accounts”) del trust 0 costituisca parte di essa,
a meno che, nei casi in cui si applichi il sottoparagrafo (d), quel soggetto sia un Beneficiario del trust che non sia una charity, oppure sia una charity indicata nominativamente nelle Disposizioni del Trust come un Beneficiario in forza del trust oppure l’Enforcer in relazione ad uno degli scopi non caritatevoli del trust.

ARTICOLO 30 – Responsabilità per Violazione del Trust
(1) Salvo quanto previsto da questa Legge e dalle Disposizioni del Trust, il trustee è responsabile per ogni violazione del Trust da lui commessa o nella quale abbia concorso.
(2) Il trustee che sia responsabile per una violazione del Trust e responsabile per-
(a) la perdita o la diminuzione di valore dei Beni in Trust che sia stata causata da tale Violazione; e (b) ogni incremento che i Beni in Trust avrebbero maturato se non ci fosse stata tale Violazione.
(3) quando vi siano due o più violazioni del Trust un trustee non può compensare il vantaggio che possa essere derivato da una violazione del Trust con la perdita che possa essere occorsa a causa di un’altra violazione del Trust;

(3A) Un trustee che si dimetta al fine di agevolare una Violazione del Trust e responsabile per tale Violazione del Trust come se esso non si fosse dimesso.
(4) Un trustee non è responsabile per le violazioni del Trust commesse prima della sua nomina, se quelle violazioni sono state commesse da altri soggetti.
(5) Un trustee non è responsabile per le violazioni del Trust commesse da un co- trustee a meno che –
(a) il trustee sia venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza di tali violazioni del Trust o dell’intenzione del co-trustee di commetterle; e
(b) il trustee abbia compiuto passi per occultare tali violazioni del Trust o l’intenzione di commetterle oppure abbia mancato di attivarsi opportunamente entro un ragionevole lasso di tempo per proteggere o reintegrare i Beni in Trust o per prevenire la Violazione del Trust.
(6) Un Beneficiario può-
(a) liberare il trustee da responsabilità nei confronti di esso Beneficiario per una Violazione del Trust;
(b) impegnarsi verso il trustee a tenerlo indenne da responsabilità derivanti da una Violazione del Trust.
(7) Il paragrafo (6) non si applica a meno che il Beneficiario –
(a) abbia capacità di agire;
(b) abbia piena consapevolezza di tutti i fatti rilevanti; e
(c) non sia stato scorrettamente (“improperly”) indotto dal trustee ad agire secondo quanto previsto dal paragrafo (6).
(8) Quando due o più trustee siano responsabili riguardo ad una Violazione del Trust, lo saranno in solido.
(9) Un trustee che venga a conoscenza di una delle violazioni del Trust riferite al paragrafo (4) deve intraprendere ogni ragionevole iniziativa affinché tale violazione del Trust venga rimediata.
(10) E’ inefficace qualsiasi Disposizione di un Trust che liberi, escluda o limiti preventivamente la responsabilità del trustee per Violazioni del Trust derivanti dalla suo dolo, condotta volontaria (“wiljitl misconduct”) o colpa grave (“gross negligence”).
(11) Questo Articolo e in aggiunta all’Articolo 56.

ARTICOLO 32 – Responsabilità del trustee verso terze parti
(1) Quando un trustee sia parte di qualsiasi operazione od affare che riguardi il trust – (a) se l’altra parte è a conoscenza che il trustee agisce nella sua qualità di trustee, qualunque pretesa di tale altra parte dovrà essere avanzata solo nei confronti del trustee quale trustee e potrà essere rivolta solo sui Beni in Trust;
(b) se l’altra parte non è a conoscenza che il trustee agisce nella sua qualità di trustee, qualunque pretesa di tale altra parte potrà essere avanzata anche contro il trustee personalmente (anche se, senza che ciò possa limitare la sua personale responsabilità, il trustee rivalersi in via di regresso sui Belli in Trust).
(2) Quanto previsto dal paragrafo (1) non pregiudica qualsiasi responsabilità che il trustee possa avere per Violazione del Trust.

Legge 16 ottobre 1989, n. 364:
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985.
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)

1. Art. 2
Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.

Art. 3
La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

Art. 6
Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.
Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l’istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all’art. 7.

Art. 7
Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.

L’art. 11 della Convenzione dell’Aja, la cui ratifica ha aperto le strade al Trust anche in Italia, afferma che il Trustee ha la capacità di agire o essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di Trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un’autorità pubblica.
Tale disposizione esclude qualsiasi eccezione di carenza di legittimazione o capacità fondata sulla natura del rapporto Trustee, fondo amministrato e Beneficiari.
Il Trustee deve agire o essere convenuto in giudizio personalmente e nella propria qualità, quindi non quale rappresentante legale del Trust; la notifica degli atti va fatta a lui personalmente.

Art. 14
La Convenzione non ostacolerà l’applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust.

La ratifica della Convenzione ha, inoltre, come detto, consentito ai cittadini italiani di istituire trust interni, ovvero con elementi soggettivi ed oggettivi riferiti al solo ordinamento italiano (tipicamente con disponenti e beneficiari italiani e con beni conferiti localizzati in Italia), in cui l’unico elemento di estraneità è la legge regolatrice.
• Infatti, poiché ad oggi in Italia manca una disciplina sostanziale dell’istituto del trust, al momento dell’istituzione di un trust sarà necessario indicare una legge regolatrice straniera.
• Un’ulteriore conferma della legittimità dei trust istituiti in Italia è derivata dalle numerose pronunce favorevoli dei nostri giudici e dall’operato del nostro legislatore fiscale, che nella legge Finanziaria per il 2007 ha dettato le norme sull’imposizione dei redditi dei trust con disponenti e beneficiari italiani e aventi per oggetto beni immobili siti in Italia: è la fotografia dei trust interni.

La vera legge regolatrice del trust è l’atto istitutivo. Al là di quanto previsto dalle leggi dei vari Paesi che hanno dettato norme in materia di trust le quali, tra l’altro, contengono davvero poche norme inderogabili se, infatti, il disponente di un trust ha un particolare desiderio (ad esempio vuole attribuire un certo potere ad un determinato soggetto o creare nuove figure, oltre quelle tradizionali, con funzioni di controllo o di supervisione dell’operato del trustee, etc.), quel desiderio, tradotto in una clausola dell’atto istitutivo, è legge anch’esso ed il trustee è tenuto a rispettarlo. Da qui

discende la necessità di strutturare bene l’atto istitutivo, rifuggendo da formulari e costruendolo su misura in base alle esigenze manifestate dal disponente.

https://www.personaedanno.it/index.php? option=com_content&view=article&id=42191&catid=93&Itemid=340&mese=03&anno=2013

Il Trust è un rapporto giuridico in forza del quale dei beni sono assoggettati al controllo di un Trustee affinché siano da questi gestiti ed amministrati a favore di uno o più Beneficiari o di uno scopo determinato.
Il Trust nasce cioè quando un soggetto (Settlor) trasferisce la proprietà e il controllo dei propri beni a una persona fisica o giuridica di fiducia (Trustee) secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo del Trust.
Il Trustee amministra i beni del Settlor nell’interesse del Beneficiario o per uno scopo individuato.
Perché un Trust venga istituito, occorre che ci sia un trasferimento di beni da un soggetto (Disponente) ad un altro (Trustee), in modo che il secondo divenga effettivamente proprietario di detti beni, con il vincolo, tuttavia, di esercitare il diritto di proprietà nei modi indicati nell’atto costitutivo, e sempre nell’interesse dei Beneficiari del Trust o per il raggiungimento di uno scopo determinato.
La caratteristica principale del Trust è quindi lo “sdoppiamento” del concetto di proprietà, tipico dei sistemi di common law dove è possibile che la proprietà di un bene sia attribuita a soggetti diversi: il Legal Owner ed il Beneficial Owner.
Legal Owner è il Trustee, cioè il proprietario formale che gestisce ed amministra il fondo in Trust, mentre il Beneficial Owner gode dei vantaggi economici che ne derivano.

L’art. 11 della Convenzione dell’Aja, la cui ratifica ha aperto le strade al Trust anche in Italia, afferma che il Trustee ha la capacità di agire o essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di Trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un’autorità pubblica.
Tale disposizione esclude qualsiasi eccezione di carenza di legittimazione o capacità fondata sulla natura del rapporto Trustee, fondo amministrato e Beneficiari.
Il Trustee deve agire o essere convenuto in giudizio personalmente e nella propria qualità, quindi non quale rappresentante legale del Trust; la notifica degli atti va fatta a lui personalmente.
Concludendo, il fondo in Trust appartiene al Trustee (cd. “owner at law”) che gestisce i beni, e questo è il dato fondamentale da tenere presente per risolvere qualsiasi dubbio in tema di capacità processuale e di legittimazione attiva/passiva nel diritto dei Trust.

Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)
Preambolo Gli Stati Parti del presente Patto, Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;
Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I Articolo 1.
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati Parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

881/1977 – PREAMBOLO
Considerato che, in conformita’ ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita’ inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della liberta’, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignita’ inerente alla persona umana;

Riconosciuto che, in conformita’ alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della liberta’ dal timore e dalla miseria,
puo’ essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere
dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonche’ dei propri diritti civili e politici;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle liberta’ dell’uomo;

Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettivita’ alla quale appartiene, e’ tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

CODICE CIVILE

Con la recente introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2645-ter, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria:

Articolo 2645 ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

La nuova norma in questione rappresenta quindi una rilevantissima eccezione a quella fondamentale regola del nostro sistema giuridico, codificata nell’articolo 2740 del Codice civile, per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”: in altri termini, a garanzia dei creditori e della loro parità di trattamento, il patrimonio di ciascuna persona (sia quello attualmente posseduto, sia quello che verrà in futuro acquisito) è per intero “”dedicato”” a far fronte alle obbligazioni che gravino su quello stesso soggetto.

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